INFORMAZIONI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (Art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013).
L’articolo 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 prevede “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è gratuita e non richiede motivazione.
Modalità di presentazione richiesta di accesso civico “semplice”
L’istanza può essere presentata in carta libera o utilizzando il modello scaricabile dal sito https://www.casadicurasantazita.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Accesso civico”.
L’istanza può essere trasmessa:
- tramite posta elettronica (mail to): info@casacurasantazita.it all’attenzione della Direzione Generale
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Casa di Cura Santa Zita Via del Panificio 13 55100 Lucca, all’attenzione della Direzione Generale
Di seguito sono indicati i recapiti del titolare del potere sostituivo in caso di ritardo o mancata risposta: Direttore Generale Telefono: 0583 46521
Modalità di esercizio del diritto a norma dell’art. 5, c. 6 del d. lgs n. 33/2013
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’istanza verrà recapitata all’ufficio competente in materia che, in caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l’ufficio competente provvede comunque a rispondere e a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale esistente. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all’art. 5, c. 6 del d.lgs n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo. Avverso la decisione dell’ente il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del d.lgs n. 104/2010, n. 104.